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Referendum sulla cannabis: bocciato perché giudicato «inammissibile». Ma è davvero così?

Il Referendum è stato un tentativo, riuscito, di non decidere ancora una volta sullo spinoso tema della cannabis. Purtroppo si continua a considerare una sostanza stupefacente che crea dipendenza ma gli studi dimostrano che non è così. Anzi, è una pianta medicinale molto potente.

Il 16 febbraio 2022 il referendum sulla cannabis è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, nonostante le 600mila firme raccolte. Il quesito referendario, che aveva come obiettivo eliminare il reato di coltivazione della pianta e cancellare anche le pene detentive da 2 a 6 anni, è stato infatti dichiarato inammissibile, come ha comunicato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.

Il referendum proponeva di intervenire sia a livello penale sia su quello delle sanzioni amministrative e andava a toccare tre punti del testo unico sugli stupefacenti. Proponeva infatti di:

  • rimuovere il termine “coltiva” dall’articolo 73 comma 1;
  • rimuovere le pene detentive da 2 a 6 anni previste per le condotte legate alla cannabis, dall’articolo 73 comma 4;
  • rimuovere la sanzione amministrativa del ritiro della patente dall’articolo 75 comma 1.

Il referendum è quindi articolato in tre sottoquesiti e, secondo il Presidente Amato, inammissibile per un intreccio di commi. Cerchiamo di capire il perché.

Il no della Corte e la difesa del Comitato

Il presidente Amato fa notare che il comma 1 dell’articolo 73 fa riferimento alle tabelle 1 e 3 delle sostanze stupefacenti: in queste tabelle però sono presenti sostanze come la coca, l’oppio e i barbiturici, mentre la cannabis compare solo nella tabella 2. Amato afferma che se il quesito non avesse riportato questo “errore”, il referendum avrebbe potuto essere ammesso.

Il Comitato promotore del referendum risponde che non si tratta di un errore, perché il comma 4 richiama le condotte di cui al comma 1 dello stesso articolo 73, tra le quali è ricompresa proprio quella della coltivazione. Non si può quindi prescindere da una lettura combinata dei due commi.

I proponenti non hanno fatto riferimento al comma 1 perché il loro obiettivo era legalizzare la coltivazione delle droghe pensanti, ma perché non si poteva fare altrimenti, dato che i due commi sono legati.

Se il referendum non avesse previsto di eliminare il “coltiva” dal comma 1, sarebbe rimasta la sanzione prevista dal comma 4 per tutte le condotte legate alla cannabis e non si sarebbe potuto decriminalizzare la sua coltivazione ad uso personale.

Inoltre, questa revisione del comma 1 non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di droga pesante. La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile coltivare e consumare direttamente è la cannabis. Sostanze come il papavero e la coca possono anche essere coltivate, ma solo in certe aree geografiche e sicuramente per consumarle occorre lavorarle. E quest’ultimo punto (ovvero la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione”) sarebbe rimasto invariato nel comma 1 del 73 e ciò non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali.

La scelta di eliminare il solo termine «coltiva» è quindi indice dell’intenzione del Comitato promotore di legittimare questa attività in quanto riferibile alla sola cannabis.

A questo punto, il Presidente Amato ha però aggiunto che l’eliminazione dell’inciso «coltiva» dall’art. 73 comma 1 non avrebbe permesso all’attività di rimanere impunita, perché la coltivazione viene punita dagli articoli 26 e 28 che rimandano alla pena prevista per la fabbricazione illecita (prevista dal 73 comma 1). Ha quindi definito il quesito referendario inidoneo a conseguire lo scopo abrogativo del Comitato promotore.

Per Amato, o l’eliminazione della parola “coltiva” determinerebbe la depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante, oppure si tratterebbe di un’azione inutile, che non ridurrebbe l’area di penale rilevanza di alcuna di queste condotte.

In realtà il Comitato ha fatto stretto riferimento al dato normativo: gli articoli 26 – 27 – 28 sono relativi alla coltivazione massiva e non rudimentale e prevedono che la condotta, in assenza di autorizzazione, sia assoggettata alle stesse pene e sanzioni previste per la fabbricazione illecita (73 comma 1). Dunque eliminando l’inciso “coltiva” dal solo articolo 73 commi 1 (e 4 di rimando), ad andare esente da pena sarebbe stata la sola coltivazione rudimentale a uso personale e non anche quella all’ingrosso. Tutto ciò in perfetta aderenza con quanto stabilito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’aprile 2020.

Un duro colpo alla democrazia: la difesa al Comitato

Nonostante il referendum sia stato bocciato, Marco Perduca, presidente del Comitato promotore per il referendum sulla cannabis legale, ha affermato di essere soddisfatto del lavoro fatto e che il Comitato rimane certo di aver preparato un testo coerente, che non intacca le convenzioni internazionali.

In difesa del Comitato, si esprime anche l’avvocato Andrea Pertici, anche professore ordinario di diritto costituzionale Università di Pisa. L’avvocato afferma che i promotori non hanno sbagliato, ma hanno compiuto una scelta nei limiti delle possibilità offerte dal testo vigente. Non è stato un errore, ma è stato semplicemente proposto il referendum sulla normativa che c’è.

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